L’attività agrituristica non deve essere assoggettata alla stregua di attività alberghiere e/o similari.
Seppur aventi entrambe come finalità quella dell’ospitalità, sono caratterizzate, da uno scopo ultimo diverso:
AGRITURISMO: Valorizzazione ed il recupero del patrimonio rurale;
ALBERGO: Viene rappresentata dall’utile economico che sottende l’iniziativa di ogni attività imprenditoriale.
Alla luce di tali principi, la Commissione tributaria provinciale di Pescara, con la recentissima sentenza n. 202/2/2020, ha annullato diversi avvisi di accertamento notificati dal Comune di Penne nei confronti di un coltivatore diretto che all’interno di un proprio immobile svolgeva – come attività secondaria – proprio quella di agriturismo.
I Giudici hanno riconosciuto la fondatezza delle asserzioni mosse dal contribuente, e, in occasione di ciò, hanno offerto un’ampia disamina delle ragioni che escludono l’applicazione di una medesima tariffa, ai fini TARI, tra strutture alberghiere e gli agriturismi:
“L’attività di agriturismo, infatti ha ricevuto una puntuale disciplina con la L. n. 96/06 che ha abrogato e sostituito la precedente legge n. 730/1985. Tale norma all’art. 2 comma 1, definisce i caratteri tipici della attività agrituristica come “attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”, precisando al comma 2 che “Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori..”.
L’art. 3 della norma richiamata, disciplina le modalità organizzative di tale servizio e, prevede che “possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti sul fondo” (comma 1), precisando che “i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali” (co. 3).
Ormai tale sentenza rispecchia un’univocità di interpretazioni tra cui, il Consiglio di Stato – n. 1162 del 19.02.2019 – con la quale i Giudici hanno lapidariamente statuito che l’assimilazione delle due attività, ai fini dell’applicazione della TARI da parte del Comune, è da considerarsi manifestamente illegittima.
Per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2020 (attuativo delle Direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue), a partire dall’anno 2021, le attività agricole – tra cui rientrano senza dubbio gli agriturismi in quanto attività connesse e strumentali – possono uscire ex lege dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, per cui potranno richiedere l’esenzione della TARI richieste dai Comuni o Enti Gestori.