L’argomento riguarda la legittimità delle sanzioni da imputare al contribuente nel caso in cui non rispetti le scadenze per il versamento della TARI, fissate dal Regolamento Comunale, giustificandosi con il fatto di non aver ricevuto l'avviso di pagamento.
La maggioranza dei Comuni spedisce gli avvisi di pagamento TARI con posta ordinaria. Pochi sono coloro (Comuni o soggetti gestori) che utilizzano la PEC, anche se è in corso un importante mutamento in questo senso… ci vorrà ancora del tempo (anni).
Nel caso esaminato vi è stata la notifica di un avviso di accertamento TARI per omesso versamento del tributo entro la scadenza fissata dal Regolamento comunale; Non ha rilevanza se questo sia stato emesso dal Comune o dal suo Concessionario.
La richiesta del cliente è stata di verificare una eventuale resistenza al citato accertamento sostenendo -in particolare- di non aver mai ricevuto l'avviso di pagamento TARI, in quanto la spedizione con posta ordinaria non comporta la certezza della ricezione dello stesso.
In base alla nostra esperienza si rappresenta che la mancata ricezione dell’avviso TARI non esonera il soggetto passivo dal pagamento del tributo alle scadenze previste, con la conseguente legittimità dell'applicazione delle sanzioni, come stabilito dal Regolamento comunale.
Come espresso per le vie brevi, la TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della Legge n. 147 del 2013 . E’ pertanto in capo al soggetto passivo provvedere al pagamento della TARI alle scadenze fissate dal Regolamento comunale, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario determini la sua nullità.
Il caso non è nuovo, e sul punto vi sono numerose sentenze (CTR, CTP*) tutte confermanti quanto sopra sommariamente descritto.
Infatti “la debenza del suddetto tributo non trova la sua fonte nell'avviso di pagamento, ma esclusivamente nella Legge. L'avviso bonario inviato dal concessionario della riscossione del tributo in esame risulta essere un mero strumento di facilitazione del pagamento dovuto, ed il suo eventuale mancato recapito non assolve il contribuente dalle responsabilità conseguenti al mancato pagamento nei termini prefissati dall'Ente impositore" (CTP Parma del 25/02/2020).
I Comuni emettono gli avvisi di pagamento TARI per agevolare il pagamento da parte dei soggetti passivi, stante la relativa difficoltà nel calcolarsi l’importo dovuto.
Si segnala infine che la deliberazione ARERA n. 444/2019 in tema di “trasparenza” dell’operare degli enti / soggetti gestori, applicabile dal 2021, all'articolo 4 dell'allegato 1, prevede che: "Il soggetto gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto ad inviare agli utenti un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico secondo quanto disposto dal successivo comma 4.2". Ne deriva che gli enti che prevedono la TARI nella formula dell'autoliquidazione devono comunque inviare per legge l'avviso di pagamento e si sottintende che tale invio debba avvenire in tempo utile per consentire al contribuente di rispettare le scadenze ed evitare di conseguenza di vedersi irrogare le sanzioni per il mancato pagamento della TARI entro i termini regolamentari.
Il consiglio è quindi, per il futuro, di richiedere formalmente a tutti gli enti l’invio dell’avviso TARI tramite Posta elettronica Certificata
Come specificato, considerata la difficoltà nel determinare gli importi dovuti da parte dei contribuenti, alcuni Comuni hanno stabilito di applicare la TARI con la formula della liquidazione d'ufficio, in ciò sostituendosi alla autoliquidazione da parte dell’utente. Ne consegue che -in questa fattispecie- il contribuente è tenuto a pagare il tributo solo a seguito dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di pagamento inviato dall'ente. In tal caso, le sanzioni non possono essere applicate al contribuente qualora l'avviso di pagamento sia stato inviato con modalità che non assicurano la conferma dell'avvenuta ricezione da parte del contribuente stesso.
Quanto sopra va comunque sempre analizzato e verificato in base al regolamento Comunale vigente.
*: CTR Liguria, sentenza n. 32/2021; CTP Parma del 25/02/2020, n. 70 secondo la quale "la TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della L. n. 147 del 2013, e che quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario determini la sua nullità. Infatti la debenza del suddetto tributo non trova la sua fonte nell'avviso di pagamento, ma esclusivamente nella Legge. L'avviso bonario inviato dal concessionario della riscossione del tributo in esame risulta essere un mero strumento di facilitazione del pagamento dovuto, ed il suo eventuale mancato recapito non assolve il contribuente dalle responsabilità conseguenti al mancato pagamento nei termini prefissati dall'Ente impositore”.