Aumento bollette rifiuti: ottimizzare i costi si può. Un caso concreto.
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11 Novembre 2022
Le aree di parcheggio pertinenziali del supermercato sono esonerate dalla Tari.
Non sono tassabili le aree pertinenziali adibite a parcheggio in favore della clientela e del personale dipendente, siano queste coperte o scoperte.
Così la sentenza n. 186/2022 della Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Reggio Emilia depositata l'11/10/2022. Il caso riguarda delle aree adibite a parcheggio pertinenziali al centro commerciale. In particolare, la società ricorrente, lamentava l'illegittimità degli avvisi di pagamento per la Tari relativa alla superficie di parcheggio. Infatti, l'art. 1 c. 641, l. 147/2013 esclude dalla tassazione le aree pertinenziali dei locali, già oggetto di imposizione, destinate a parcheggio gratuito in favore della clientela e del personale dipendente. Invece, sono assoggettate alla Tari le sole aree pertinenziali dotate di una destinazione autonoma e operativa. Il caso in esame, quindi, rientrando nella sfera delle aree adibite a parcheggio pertinenziali al centro commerciale, non autonomamente operative, è incluso nell'esonero.
La circostanza secondo cui sono escluse da tassazione solo le aree scoperte non rileva ai fini dell'imposizione Tari/Tarsu, atteso che anche se coperta, si tratta di un'area adibita a parcheggio e di conseguenza va esclusa dalla imposizione ai fini della Tari.
Le aree destinate a parcheggio assoggettabili a tassazione sono quelle che oggettivamente hanno una propria struttura e autonomia operativa, come i parcheggi a pagamento. La ratio della intassabilità delle aree accessorie o pertinenziali, quali le aree di parcheggio gratuito, è che le stesse sono per loro natura improduttive di rifiuti o produttive di rifiuti in misura così insignificante da non impegnare il servizio pubblico. Non possono essere assoggettate a tassazione sulla base della mera presunzione che la presenza umana comporta la produzione di rifiuti se non violando i pur richiamati insegnamenti comunitari che impongono di limitare la tassazione agli immobili per i quali sussiste un'effettiva erogazione e fruizione di servizi comunali.
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