Il 31 gennaio 2023 deve essere presentata la documentazione attestante l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti per le utenze non domestiche, che conferiscono in tutto i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e che hanno già effettuato regolare comunicazione per l’anno 2022, ai fini dell’esenzione o riduzione dal pagamento della parte variabile della TARI.
Scade altresì la richiesta per le utenze non domestiche che avviano al riciclo i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico al fine di ottenere la riduzione proporzionale della parte variabile della TARI per l’anno 2022.
In caso di mancata presentazione della documentazione/richiesta entro il termine sarà dovuta interamente la parte variabile della TARI per l’anno 2022.
Novità: A decorrere dal 2023, con effetto sull’applicazione della TARI riferita all’anno 2022, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell’art. 3 della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022.
Pertanto, le utenze non domestiche che conferiscono in tutto i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare, entro il 31 gennaio 2023, ai fini dell’esenzione o riduzione dal pagamento della parte variabile della TARI, al gestore della stessa, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore della TARI comunica l’esito della verifica all’utente.
Il Comune, il Soggetto gestore del Servizio e quello di gestione della TARI hanno la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
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