La normativa vigente ed i relativi regolamenti comunali sulla tassa o tariffa rifuti, nella stragrande maggioranza dei casi, prevedono diverse riduzioni, esenzioni, agevolazioni da applicare alla richiesta di pagamento dell'Ente. Spesso però queste sono non troppo chiare oppure applicabili sono a seguito di una attenta analisi della singola situazione incrociata con uno studio approfondito della normativa nazionale e comunale, al piano finanziario, tariffario e alla composizione delle tariffe.
Molto spesso tali riduzioni, vengono accordate solo nel caso in cui il contribuente inoltri, pena di decadenza del diritto, entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali, idonea documentazione che comprovi l'effettivo diritto.
Tra le principali riduzioni applicabili troviamo:
A) La riduzione per avvio a recupero/reciclo. Ovvero per tutti i rifiuti per cui, il Contribuente dimostri, che gli stessi vengono avviati al recupero/riciclo, a mezzo di recuperatori privati autorizzati. I casi più evidenti sono i rifiuti da imballaggio che, vengono lavorati e reimmessi nel ciclo produttivo. Il Contribuente dovrà, previa verifica del singolo regolamento comunale dove è sito l'immobile o l'attività, produrre all'Ente impositore, nei termini stabiliti dallo stesso, idonea documentazione comprovante l'effettivo avvio a recupero o riciclo dei rifiuti;
B) L'esenzione di superficie. Nel caso in cui sulla superficie dell'immobile vengano prodotti in modo contestuale rifiuti urbani e rifiuti speciali, vedasi ad esempio la produzione di imballaggi terziari, può essere richiesta l'esenzione dell'area in cui essi vengono prodotti;
C) L'esenzione per chiusura COVID-19. Abbiamo riscontrato come non tutti gli Enti impositori hanno correttamente applicato o, applicato le riduzioni spettanti per legge come previste a seguito della pandemia COVID-19;
D) La riduzione per la cessione di beni alimentari. Tutte le società che, per loro scelta, procedono alla cessione a titolo gratuito di beni alimentari agli indigenti e alle persone con maggiori condizioni di bisogno, hanno diritto ad una riduzione, qualora prevista dal singolo Comune. Tale riduzione è prevista per le aziende o società che dimostrino, entro i termini previsti dal regolamento, di aver donato beni a persone in difficoltà economica, a titolo esemplificativo, al banco alimentare, caritas, ecc...Il ricevente dovrà comprovare le quantità di prodotti ricevute e documentarle alla società che dovrà dichiarare la propria richiesta di riduzione. La riduzione non è prevista a livello nazionale ma ogni singolo Ente o Comune ha facoltà di applicarla. In Italia circa il 30% dei Comuni, principalmente medio grandi, la ha prevista.
E) La riduzione per uscita dalla privativa. E' prevista per le società o Enti che dimostrino di avvalersi di servizio privato per lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti. Tale circostanza prevede, nella stragrande maggioranza dei casi, la riduzione del 100% della parte variabile della tariffa. Anche in quest'ultimo caso il Contribuente dovrà dimostrare di aver conferito tutti i suoi rifiuti a ditta idonea al ricevimento delle singole tipologie di rifiuto, entro i termini previsti dal singolo Regolamento Comunale.
F) Scorporo per riduzione volumetrica o restituzione cassonetti. Nel caso in cui il Comune o l'Ente impositore abbia adottato una tariffa corrispettiva, cioè calcolata in base agli effettivi svuotamenti, è possibile agire in due diverse modalità. La prima è sicuramente la sensibilizzazione degli addetti dell'Azienda o del punto vendita a ottimizzare e ridurre la volumetria dei rifiuti prodotti in quanto, nella stragrande maggioranza dei casi, il calcolo dell'imposta dovuta, viene effettuato, "vuoto per pieno" quindi, il cassonetto esposto, sia esso pieno, sia esso vuoto o semivuoto, il costo è il medesimo. Altra riduzione interessante è la restituzione dei cassonetti. Quando trattasi di tariffa corrispettiva, quasi sempre, gli Enti applicano un costo di "noleggio" del cassonetto e spessissimo vengono applicati degli "svuotamenti minimi" quindi che essi vengano effettuati o meno, solo il fatto di avere il cassonetto comporta la corresponsione del tributo. La restituzione del cassonetto comporta che non possa ne essere chiesto un noleggio dello stesso ne che possano essere applicati degli svuotamenti minimi.
G) Riduzione per distanza o mancanza esecuzione del servizio. La riduzione è prevista per tutte quelle aziende o attività che o si trovino al di fuori del perimetro in cui viene effettuata la raccolta oppure per calamità o eventi straordinari il servizio di raccolta non viene correttamente svolto dall'Ente impositore.
H) Lo scorporo di superficie. Nel passaggio da tarsu a TARI gli enti impositori hanno ereditato la vecchia banca dati che spesso e volentieri conteneva la singola destinazione d'uso dell'immobile. E' però altrettanto vero che l'attuale articolazione tariffaria prevede distinte categorie a seconda delle singole superfici dell'immobile e, a seconda della tipologia e categoria le tariffe possono variare anche in maniera importante. Per questo, dove previsto dal regolamento e correttamente comprovato, è possibile spacchettare l'intera superficie dell'immobile attribuendo la categoria e rispettiva tariffa dei singoli vani e accessori.
Come si può notare, non sono poi così poche le possibilità di ottenere degli sgravi o dei rimborsi...bisogna però saperseli far riconoscere. In tutte le fattispecie più sopra richiamate il Contribuente deve, annualmente, secondo i termini previsti dai singoli regolamenti comunali (che spesso e volentieri hanno scadenze soggettive per ogni ente) fornire idonea documentazione e denuncia con tutti gli atti comprovanti quanto dichiarato a pena di decadenza. Sicuramente è necessario avere un monitoraggio costante della normativa vigente, dei singoli regolamenti comunali, con specifiche competenze sui singoli temi trattati. Per questo suggeriamo di appoggiarsi a consulenti specializzati in materia.
Le scadenze più comuni sono 31 gennaio e 30 giugno anche se, come anticipato, ogni Ente può decidere in autonomia. Qualche Ente, addirittura prevede una "pre-richiesta" con scadenze separate a pena di decadenza. Ricordiamo inoltre che per comprovare tutto quanto descritto più sopra è necessario provvedere alla raccolta di tutte le informazioni necessarie e all'ottenimento della documentazione relativa agli altri attori in causa nel processo di gestione dei rifiuti.