Con la sentenza n. 242.1.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa – ponendosi in netta discordanza con l’attuale orientamento maggioritario – ha sancito la non debenza della TARI per le aree scoperte destinate a parcheggio gratuito dei clienti e del personale del supermercato.
Partendo dall’analisi del dato normativo, ricordiamo che in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 641, L. n. 147/2013, “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva”.
A sollecitare l’attenzione dei giudici ragusani è stata proprio la complicazione rappresentata dall’inciso “non operative” (non presente nelle precedenti formulazioni della norma, indicato per la prima volta con il d.l. 35/2013, art. 10), inciso “evidentemente foriero di incertezza applicativa” che “sembra esprimere un connotato ulteriore rispetto alla mera pertinenzialità, e che deve parimenti ricorrere al fine dell’esclusione del tributo(…)”.
L’operatività delle aree pertinenziali deve essere intesa come suscettibilità a produrre rifiuti “ulteriori” rispetto a quelli prodotti dal bene principale o come operatività di impresa (come luogo cioè in cui si estende l’attività dell’impresa, fin quasi a porre in dubbio, al limite, lo stesso rapporto di pertinenzialità con il bene principale), circostanza che – nel caso di area adibita a parcheggio gratuito – ha ritenuto doversi escludere.
Il caso in esame ha visto una società catanese ricorrere innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Ragusa, al fine di impugnare l’avviso di accertamento in rettifica notificatole in data 29.11.2019 dal Comune di Ragusa (in sostituzione di precedente atto, con il quale le era stato richiesto il pagamento della maggiore TARI di euro 12.564,14, oltre interessi e sanzioni, per l’anno di imposta 2014).
La CTP di Ragusa – pronunciandosi nel merito – ha ritenuto fondato il motivo di gravame sollevato dalla ricorrente e, per l’effetto, ha proceduto ad annullare in toto l’avviso di accertamento impugnato.
Nel condividere la tesi della contribuente, i decidenti hanno eloquentemente affermato che “alla medesima conclusione poteva giungersi dalla stessa interpretazione fatta propria dell’ente impositore nella norma regolamentare dell’IUC art. 41 in cui, sin dalla prima stesura risalente al 2014 (e anche nelle successive), vengono escluse a titolo esemplificativo dalla tassazione le “aree di parcheggio”, sulla scia di modelli regolamentari ministeriali già noti (v. risoluzione del Ministero delle Finanze 28.4.1994 n. 2151 – art. 8 del prototipo regolamento TARES del Ministero delle Finanze nonché indicazioni promananti dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, IFEL, fondazione costituita dall’ANCI), basati sulla sostanziale inapprezzabilità di eventuali rifiuti prodotti in tali ambiti spaziali.