Le riduzioni obbligatorie previste dalla legge sono:
- riduzioni della quota variabile proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, disciplinate dal comune con proprio regolamento art. 1, comma 649, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013;
-riduzione per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti/effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento/interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente: la TARI è dovuta nella misura massima del 20% art. 1, comma 656, della legge n. 147 del 2013;
-riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta: la TARI è dovuta nella misura massima del 40%, secondo quanto stabilito dal comune che può anche graduare la tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013.
Il comune ha, inoltre, facoltà di introdurre con proprio regolamento:
-esenzioni e riduzioni in favore delle specifiche fattispecie individuate dalla legge, che, in quanto connesse a una minore attitudine a produrre rifiuti danno luogo ad un minor gettito da inserire tra i costi del piano finanziario art. 1, comma 659, della legge n. 147 del 2013; tali fattispecie sono:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni e locali per uso stagionale;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- attività di prevenzione nella produzione di rifiuti (in particolare: utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico), commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
-esenzioni e riduzioni in favore delle ulteriori fattispecie ritenute dall’ente locale meritevoli di tutela, a prescindere da una minore produttività di rifiuti delle utenze; in tali ipotesi, il comune deve finanziare la misura facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e diverse, quindi, dai proventi del tributo art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013.
Siete realmente sicuri che il Vostro ente impositore Vi applichi le dovute riduzioni ed esenzioni?